Art. 1.

      1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di 80.000 euro ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulle parti comuni di edificio residenziale previste dall'articolo 1117, numero 1), del codice civile nonché per la realizzazione degli interventi previsti dalle medesime lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, e del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme specifiche per la sicurezza UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e con i medesimi limiti spetta per gli interventi relativi alla realizzazione e all'acquisto di autorimesse o di posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, all'eliminazione delle barriere

 

Pag. 5

architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone disabili in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le persone con più di sessantacinque anni di età con difficoltà di deambulazione, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, all'esecuzione di opere volte a evitare infortuni domestici, nonché all'esecuzione di opere dirette a garantire la sicurezza statica degli edifici e per gli interventi di natura antisismica realizzati sulle parti strutturali. Gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento. Per gli acquisti di box pertinenziali la detrazione, nei limiti previsti dal presente comma, è commisurata al 41 per cento del prezzo di acquisto.
      2. La detrazione di cui al comma 1 compete, altresì:

          a) per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;

          b) in relazione alle spese di demolizione e di ricostruzione fedele di edifici abitativi;

          c) in relazione alle spese per gli interventi di aumento della volumetria nei limiti del 20 per cento e funzionali alle unità immobiliari esistenti;

 

Pag. 6

          d) in relazione agli interventi di recupero con cambio di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale;

          e) per le spese sostenute per gli interventi di bonifica dell'amianto e per gli interventi di manutenzione e di salvaguardia dei boschi.