1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di 80.000 euro ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulle parti comuni di edificio residenziale previste dall'articolo 1117, numero 1), del codice civile nonché per la realizzazione degli interventi previsti dalle medesime lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, e del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme specifiche per la sicurezza UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e con i medesimi limiti spetta per gli interventi relativi alla realizzazione e all'acquisto di autorimesse o di posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, all'eliminazione delle barriere
a) per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
b) in relazione alle spese di demolizione e di ricostruzione fedele di edifici abitativi;
c) in relazione alle spese per gli interventi di aumento della volumetria nei limiti del 20 per cento e funzionali alle unità immobiliari esistenti;
d) in relazione agli interventi di recupero con cambio di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale;
e) per le spese sostenute per gli interventi di bonifica dell'amianto e per gli interventi di manutenzione e di salvaguardia dei boschi.